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Regolamentazione dei Brokers in Italia

Regolamentazione dei BrokersI brokers svolgono solo un'attività di mediazione con l'obbligo di eseguire la migliore esecuzione dell'ordine. Il mercato del Forex è gestito dai Market Maker, ossia da intermediari che garantiscono liquidità al mercato.

  • L'attività di intermediazione in cambi non è regolamentata da nessuna legge specifica sulle Sim o dal Testo Unico della Finanza. Vedi Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia D.L. 1 settembre 1993 n.385. La Consob ritiene che non occorre essere una banca o una Sim per intermediare in cambi.


Dato che la valuta non costituisce uno strumento finanziario, i servizi di intermediazione non rientrano nella normativa della sollecitazione al pubblico risparmio, che riguarda gli strumenti finanziari. Quindi i brokers, per promuovere il servizio di trading online, non hanno l'obbligo di essere Sim.
All'elenco degli agenti in attività finanziaria possono iscriversi sia persone fisiche che persone giuridiche.

  • Investire oggi nei mercati delle valute è una grande realtà che coinvolge milioni di persone di tutto il mondo, la ragione di questo grande successo sta anche nel fatto che esistono diverse zone d'ombra. Proprio per queste motivazioni, dal mio modestissimo punto di vista, mi pare più che importante la scelta del broker prima di iniziare ad operare.

Per operare hanno l'obbligo d'iscrizione all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario.

I brokers gestiscono un capitale vincolato del cliente, raccolgono gli ordini di acquisto o di vendita di valute inoltrati dalla clientela, e negoziano in tempo reale sul Forex e altri mercati, trasmettendoli ad altre istituzioni creditizie o enti parabancari italiani ed esteri autorizzati a fare trading. Tutti gli ordini ricevuti sono annotati in speciali registri informatici.

  • Tassazione sul Forex in Italia

Dalla normativa vigente le operazioni sul forex e le eventuali plusvalenze ricavate non sono tassabili. Il D.L. 461/97 ha introdotto la tassazione sui capital gain, il prelievo e il versamento dell'imposta sono a carico dei brokers.

La legislazione fiscale assoggetta a tassazione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione delle valute per finalità di investimento. Finalità di investimento è quando le valute vengono versate in conti correnti o depositi o hanno costituito oggetto di cessione a termine, che per legge si verifica solo per importi superiori ai 51mila euro per più di sette giorni lavorativi. Solo in questo caso devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

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